Nuovo codice della strada, cosa cambia per le violazioni dei limiti di velocità. Stop ai d...

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AGI - Più sanzioni per chi guida dopo aver bevuto o senza patente, carcere per chi organizza o partecipa a gare clandestine, sconti per chi si mette in regola in fretta e la possibilità di pagare a rate per chi è in condizioni economiche disagiate. Sono alcune delle novità contenute nella bozza del nuovo codice della strada sul tavolo del Consiglio dei ministri, visionata dall'Agi. Il testo interviene anche sulla patente a punti, sulle modalità di accertamento del tasso alcolemico e sui rilievi degli incidenti senza feriti.

Per la guida in stato di ebbrezza la bozza mantiene tre fasce. "L'ipotesi di guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, avente natura amministrativa, resta collocata nella parte del codice dedicata agli illeciti amministrativi. Nel Titolo IV sono invece disciplinate le due fasce penalmente rilevanti: oltre 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro, con ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi e divieto di guida da sei mesi a un anno; oltre 1,5 grammi per litro, con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, divieto di guida da uno a due anni e confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea".

Come cambia l'accertamento dell'alcol

"L'articolo 32 riprende, nella sua prima parte, il contenuto dell'attuale articolo 186, sostituendo la locuzione 'bevande alcoliche' con 'sostanze alcoliche', al fine di estendere l'accertamento anche alla presenza di sostanze non assunte sotto forma di bevanda, che risultano attualmente in fase di diffusione". "Inoltre, la disposizione introduce una disciplina più puntuale delle modalità di accertamento della concentrazione alcolemica - superando il vigente requisito della mera 'concordanza' delle due misurazioni - in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità prevalente e con le direttive fornite dagli organi competenti. In particolare, vengono tipizzate le condizioni operative e i criteri da applicare nei diversi casi, prevedendo espressamente che, in presenza di risultati differenti, si assuma il valore più favorevole all'interessato, nonché disciplinando le ipotesi in cui non sia possibile effettuare una seconda determinazione o in cui il dispositivo segnali un volume insufficiente".

"Nel complesso, la norma chiarisce e rende più certa la procedura di accertamento, definendo in modo esplicito i criteri di valutazione delle misure acquisite. In particolare, la norma stabilisce che, nei casi in cui non sia possibile effettuare una seconda misurazione o si registrino anomalie nella rilevazione, lo stato di ebbrezza possa essere desunto sulla base di elementi sintomatici, purché adeguatamente documentati dagli organi accertatori, ancorando così la valutazione a criteri oggettivi riferiti allo stato del soggetto e alla condotta di guida".

Come cambiano le multe nel Codice

Il Codice prevede una generale diminuzione delle multe e, al tempo stesso, un deciso contrasto, voluto dal ministro Matteo Salvini, ai comportamenti che mettono maggiormente a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La razionalizzazione delle sanzioni, specifica il Mit al termine del Cdm, oltre alla sospensione dell'adeguamento automatico biennale all'inflazione, vede un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente: i minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro.

In alcuni casi è previsto un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione è aumentata del 20% in caso "di conducente in stato di ebbrezza o dopo l'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope; gravi danni al patrimonio stradale o alle infrastrutture; conducente di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità". Del 50% per il conducente sottoposto "a divieto di guida a tempo determinato o indeterminato; esibizione di documenti falsi o contraffatti; veicolo senza targa o con targa contraffatta". Viene raddoppiata la sanzione pecuniaria per il "conducente senza patente o sottoposto a divieto di guida permanente; in occasione di sinistro provocato dal conducente con lesioni gravi o gravissime oppure con morte di una o più persone; mancato arresto all'alt, per le violazioni commesse durante il conseguente inseguimento; violazioni commesse con veicolo privo dell'assicurazione obbligatoria".

Sono previste anche riduzioni delle sanzioni. "La sanzione è ridotta di un quinto quando l'adempimento richiesto per regolarizzare la posizione del veicolo o del conducente è eseguito entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale. La riduzione è di un terzo quando, nello stesso termine, viene effettuata la revisione straordinaria o la visita e prova richiesta a seguito dell'accertamento di violazioni riguardanti l'efficienza, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali o l'alterazione del veicolo. Per le medesime ipotesi, la riduzione è della metà se la revisione o la visita e prova è effettuata entro quindici giorni".

La sanzione "è ridotta della metà anche quando la violazione è commessa in occasione o a seguito di un sinistro stradale da un conducente di motociclo o ciclomotore che, al momento dell'accertamento, faceva uso delle protezioni previste". Viene inoltre consentita la rateizzazione delle somme dovute per violazioni accertate con uno stesso verbale, "di importo superiore a 200 euro, nei confronti di soggetti in condizioni economiche disagiate".

La patente a punti

"All'atto del rilascio della patente sono attribuiti venti punti, che vengono decurtati per le violazioni" indicate; "per le violazioni costituenti reato individuate dalla disposizione è prevista la decurtazione di dieci punti". La perdita di punteggio "è indicata nel verbale ed è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dopo la definizione della contestazione".

"In caso di più violazioni accertate contemporaneamente, la decurtazione complessiva non può superare quindici punti, salvo i casi in cui è prevista una sanzione accessoria consistente nel divieto di guida. Le variazioni sono consultabili tramite il Portale dell'Automobilista; la perdita totale del punteggio è invece notificata all'interessato insieme all'avviso di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. Il punteggio può essere recuperato mediante la frequenza dei corsi di aggiornamento e il superamento della relativa prova, secondo le modalità previste dalla disposizione. È inoltre confermato il meccanismo che, in assenza di violazioni comportanti decurtazione per due anni, consente il ripristino del punteggio iniziale o, per chi possiede già almeno venti punti, l'attribuzione di punti ulteriori entro il limite stabilito".

Carcere per gare clandestine, taxi e parcheggiatori abusivi

"È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chi organizza, promuove, dirige o agevola una gara clandestina in velocità con veicoli a motore; la stessa pena si applica ai partecipanti. Se dalla gara derivano morte o lesioni, trovano applicazione le più elevate pene detentive già previste dalla disciplina vigente".

È punito "con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro chi esercita senza autorizzazione, anche tramite altre persone, o induce altri a esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, quando siano impiegati minori oppure quando il soggetto, già definitivamente sanzionato in via amministrativa, reiteri la condotta. Alla condanna consegue sempre la confisca delle somme percepite".

Prevista, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.812 a 7.249 euro chiunque adibisca un veicolo al servizio taxi senza avere ottenuto la licenza prevista

Guida senza patente e fuga dopo un incidente

"È punito con l'arresto fino a un anno chi conduce un veicolo senza aver conseguito la patente corrispondente, con patente revocata o non rinnovata per perdita dei requisiti fisici e psichici, oppure durante un divieto permanente di guida, quando nei cinque anni precedenti sia già intervenuta una sanzione definitiva per la medesima area di condotte. La competenza appartiene al tribunale in composizione monocratica. All'accertamento consegue il divieto di guida da quattro a otto mesi. Con la condanna è sempre disposta la confisca del veicolo".

"Chi, in caso di sinistro con danni alle persone comunque riconducibile al proprio comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con il divieto di guida da uno a tre anni".

Incidenti con soli danni, rilievi agli ausiliari

Il nuovo codice consente infine "di affidare al personale ausiliario abilitato la rilevazione degli incidenti stradali, dai quali derivano esclusivamente danni a cose o infrastrutture, che si verificano sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extra urbane principali".

Sule piste ciclabili, infine, si legge: "La disposizione prevede che le corsie di larghezza inferiore a 1,30 metri siano destinate esclusivamente alle biciclette a due ruote e ai monopattini elettrici. Le modalità di segnalazione e le ulteriori caratteristiche tecniche sono definite dal medesimo decreto ministeriale previsto per le piste ciclabili".

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