AGI - Il collegio della prima sezione civile del tribunale ordinario, presieduto dal giudice Gaetano Savona, ha rigettato il ricorso della presidente della Regione, Alessandra Todde, che era stato presentato contro l'ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d'appello di Cagliari, notificata lo scorso 3 gennaio.
Nell'ordinanza-ingiunzione erano state rilevate delle presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del febbraio 2024. La governatrice è assistita dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto.
Sanzione pecuniaria
Nel provvedimento di 65 pagine del tribunale, in merito alla sanzione pecuniaria da 40 mila euro, stabilita dal Collegio di garanzia elettorale regionale nei confronti della presidente Todde, al punto 15 si legge:
"Si rileva che le violazioni contestate alla ricorrente con il provvedimento impugnato, sono risultate tutte sussistenti. Le stesse non sono mere irregolarità o vizi formali, ma sono violazioni sostanziali e gravi (oltre che plurime), in quanto disattendono integralmente la disciplina in materia di spese elettorali, rendendo impossibile verificare con sicurezza i fondi ricevuti dalla ricorrente, il soggetto finanziatore e l'impiego delle somme.
Deve quindi confermarsi anche l'importo della sanzione, come quantificato dal Collegio di Garanzia, che appare determinato secondo il corretto procedimento giuridico dell'individuazione della sanzione per la violazione più grave e l'incremento fino al triplo per ogni ulteriore violazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, legge 689 del 1981".
Sanzione della decadenza
Al punto 16 della sentenza, per quanto concerne la sanzione della decadenza, il collegio della prima sezione civile del tribunale ordinario fa presente che:
"Si rileva che il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza, ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero detta conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente del Consiglio regionale. Deve confermarsi in questa sede che non rientra nella competenza del Collegio di Garanzia né in quella del Tribunale adito per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, pronunciare l'eventuale decadenza della ricorrente.
La competenza è rimessa dalla legge al Consiglio regionale. All'organo amministrativo di controllo e poi a quello giurisdizionale, che non intende esondare dall'alveo delle proprie competenze – è puntualizzato –, è rimesso esclusivamente l'accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali. Effettuato detto vaglio, che rimane insindacabile dal Consiglio regionale, quest'ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede".