Deduzione fino al 130% per chi assume, ecco le regole

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AGI - Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, per l'anno di imposta 2024 potranno beneficiare di una maxi deduzione fiscale del 120%, uno sconto che arriva al 130% nel caso in cui le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Lo prevede il decreto attuativo della riforma dell'Irpef firmato il 25 giugno dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone. Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni potranno beneficiare, per l'anno fiscale 2024, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta.

 

La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all'occupazione. L'esigenza di una impresa di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, specifica la relazione illustrativa del provvedimento, fa presupporre che la stessa sia in condizioni di ordinaria operatività; per questo sono escluse dall'agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria, quelle che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria. Il testo chiarisce inoltre che il beneficio fiscale spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato viene accompagnato dalla crescita del loro numero complessivo. In caso contrario non sarà possibile fruire del beneficio.


Inoltre, se nel periodo agevolato si sono verificati trasferimenti di dipendenti a seguito di fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti di aziende, gli stessi dipendenti non sono riconosciuti come neoassunti. La scelta deriva dall'idea che non può essere trattato come nuovo assunto il dipendente trasferito per il quale non c'è stata cessazione del precedente rapporto di lavoro. Sono da considerare ai fini del calcolo della deduzione: i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili previsti per contratto) e gli oneri sociali a carico del dipendente, nonché le indennità; gli oneri da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi; gli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal Tfr e tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente. Sono esclusi invece gli oneri rilevati in altre voci del conto economico come quelli relativi ai buoni pasto, le spese per l'aggiornamento professionale dei dipendenti, i costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché quelli relativi alle auto aziendali.

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