AGI - La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google. I giudici hanno respinto l'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search, nell'ambito del sistema operativo Android.
Nel 2018, la Commissione europea aveva concluso che Google aveva abusato della sua posizione dominante imponendo, con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android, anch'esso proposto da Google.
La decisione della Corte europea
La Corte ha quindi constatato un'infrazione unica e continuata in cui rientravano tutti questi comportamenti e ha inflitto a Google un'ammenda complessiva pari a 4,3 miliardi di euro, di cui 1,9 posti in solido a carico di Alphabet.
Il ruolo del Tribunale UE
Il Tribunale dell'Unione europea aveva confermato la qualificazione come infrazione unica e continuata, annullando però la parte della decisione della Commissione relativa al comportamento consistente nel subordinare la conclusione di accordi di ripartizione dei ricavi con taluni costruttori di apparecchiature originali e operatori di reti mobili alla preinstallazione esclusiva di Google Search su un portafoglio predefinito di dispositivi. Il Tribunale aveva quindi rivalutato la sanzione e ha fissato l'ammenda pari a 4,1 miliardi per Google, di cui 1,5 a carico di Alphabet in virtù della sua responsabilità solidale.
Le motivazioni della sentenza
Secondo la sentenza di oggi della Corte, il Tribunale poteva tenere conto dell'intero contesto economico pertinente, compresi gli accordi di ripartizione dei ricavi, senza che fosse necessario procedere sistematicamente a un'analisi controfattuale per accertare un'infrazione al divieto di abuso di posizione dominante.
Il bias e le preferenze degli utenti
La Corte conferma inoltre che il Tribunale poteva stabilire l'esistenza di un "bias dello status quo" a favore delle applicazioni preinstallate e dichiarare che Google e Alphabet non avevano dimostrato che le preferenze degli utenti o la presunta qualità dei loro servizi spiegassero da sole i comportamenti osservati. Inoltre, la dimostrazione di un abuso di posizione dominante non è subordinata, in ogni caso, alla prova della capacità di escludere unicamente concorrenti altrettanto efficienti.
Impatto sui mercati digitali
Tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei mercati digitali in questione, il Tribunale poteva concludere che tali pratiche erano idonee a restringere la concorrenza e a rafforzare le barriere all'ingresso senza ricorrere a tale criterio. In terzo luogo, gli accordi anti-frammentazione erano idonei a limitare gli sbocchi commerciali delle versioni Android non compatibili e a rafforzare così la posizione dominante di Google. Un'analisi controfattuale non era necessaria nelle circostanze del caso di specie, in quanto sono stati sufficientemente dimostrati gli effetti anticoncorrenziali del comportamento. In aggiunta, il Tribunale poteva respingere le giustificazioni oggettive addotte da Google in merito agli accordi anti-frammentazione e mantenere la qualificazione di infrazione unica e continuata nonostante l'annullamento parziale relativo ad alcuni accordi di ripartizione dei ricavi, poiché gli abusi rimanenti rientravano comunque in una medesima strategia anticoncorrenziale.
La conferma finale dell'ammenda
Infine, la Corte conferma l'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito per determinare l'importo dell'ammenda, dichiarando che la sua motivazione era sufficiente e che i principi procedurali invocati da Google e Alphabet, in particolare i diritti della difesa, erano stati rispettati.


![È la Giornata della pasta. All'Italia il record per produzione e consumo [VIDEO]](https://images.agi.it/pictures/agi/agi/2023/10/25/054941390-85f6c5b8-c12f-4c1f-9e22-0ff77922598e.jpg)




·
·
·
·
·
·
·