'Stretta' sui discendenti all'estero, si è italiani solo fino ai nonni

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AGI - Giro di vite sulla cittadinanza italiana per i discendenti di italiani emigrati all'estero. Con le nuove norme introdotte dal decreto Cittadinanza e convertito in legge dalla Camera, infatti, i discendenti di cittadini italiani, nati all'estero, saranno automaticamente italiani solo per due generazioni, ovvero diventerà automaticamente italiano al momento della nascita solo chi ha almeno un genitore o al massimo un nonno nato in Italia.

Criteri per l'acquisizione della cittadinanza

Inoltre, i figli di cittadini italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei genitori, cittadini italiani, ha risieduto almeno per due anni continuativi in Italia. La nuova normativa interviene quindi sul cosiddetto jure sanguinis.

Effetto retroattivo e condizioni di esclusione

Le nuove norme hanno effetto retroattivo. Si stabilisce infatti che non ha mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore della riforma.

Le eccezioni previste dalla riforma

Sono tuttavia previste alcune eccezioni. Ad esempio, è il caso in cui uno dei genitori, degli adottanti o dei nonni possieda (o possedesse al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana. Oppure se uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Limitazioni allo jus sanguinis

La riforma della cittadinanza dispone una limitazione nella trasmissione della cittadinanza per nascita. Il provvedimento introduce il principio per cui la cittadinanza italiana non si trasmette automaticamente ai nati all'estero in possesso di altra cittadinanza e si preclude il riconoscimento della stessa anche ai nati all'estero prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, a meno che non ricorrano alcune eccezioni ben definite.

Tra queste:

  • Lo stato di cittadino italiano dell'interessato sia stato accertato giudizialmente
  • Un genitore o adottante cittadino italiano sia nato in Italia
  • Un genitore o adottante cittadino italiano sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o dell'adozione
  • Un ascendente cittadino italiano di primo grado dei genitori o degli adottanti sia nato in Italia

L'obiettivo della norma è "dare un contenuto giuridico a un principio, quello del legame effettivo con l'Italia".

Cittadinanza per minori stranieri o apolidi

Il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano qualora i genitori medesimi, ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status. Successivamente a tale dichiarazione, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia

Il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano, in possesso anche della cittadinanza di altro Stato, può rinunciare alla cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età.

Cittadinanza per coniuge e figli minori

È di massimo ventiquattro mesi, non prorogabili, il termine per la definizione delle richieste di cittadinanza da parte del coniuge di cittadino italiano o per la concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica.

Per l'acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi, è necessaria la residenza continuativa di due anni in Italia.

Accesso per motivi di lavoro

È consentito l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime, per lo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana.

Discendenti: requisiti di residenza ridotti

Scende da tre a due anni il periodo di legale residenza in Italia per la concessione della cittadinanza italiana allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita.

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